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ICOVER si propone, ai costruttori ed agli installatori di ascensori, come partner scrupoloso ed affidabile nella valutazione di conformità degli impianti elevatori. In linea con le procedure previste dalle norme europee, per un percorso di certificazione e collaudo ascensori a garanzia di un eccellente risultato finale.

ICOVER è Organismo Notificato n. 1996 per il rilascio della marcatura CE degli ascensori ai sensi della Direttiva Ascensori 2014/33/UE accreditato da Accredia Ente Unico di Accreditamento ed è autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (copia dell’autorizzazione è disponibile nella sezione documenti) come soggetto abilitato all’esecuzione delle Verifiche Periodiche e Straordinarie di sicurezza degli ascensori, interviene in tutta Italia con estrema capillarità.

Certificazione CE

La nuova Direttiva Europea 2014 /33/UE da aprile 2016 disciplina i requisiti di sicurezza degli ascensori e dei montacarichi e definisce le procedure tecniche di valutazione della conformità per gli ascensori e per i loro componenti di sicurezza.
Prima della commercializzazione, ogni ascensore deve essere costruito, installato e colladauto secondo le procedure previste dalle norme Europee.
In questa fase, ICOVER assicura il rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva:

  • Allegato V – esame finale;
  • Allegato VIII – conformità basata sulla verifica dell’unità.

ICOVER è quindi il partner ideale per tutti i costruttori e installatori di impianti elevatori, in quanto può supportarli nel percorso di certificazione e collaudo dei loro prodotti garantendone il risultato finale.

Esami e visite periodiche biennali

Il DPR 162/1999 e il DPR 214/2014 richiedono ai proprietari di impianti ascensore, piattaforme per disabili e montacarichi, di verificare lo stato di efficienza dei componenti di sicurezza installati per legge sull’impianto e il loro stato di manutenzione.
ICOVER come Organismo di Ispezione riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso l’impiego di personale altamente specializzato, è in grado di fornire come Ente Terzo i servizi di:

  • Verifiche Periodiche, che devono essere effettuate con cadenza regolare non superiore ai due anni, e sono svolte per controllare lo stato manutentivo dell’impianto ponendo particolare cura a ispezionare i componenti che ne garantiscono la sicurezza globale, attiva e passiva;
  • Verifiche Straordinarie, che devono essere effettuate ogni qual volta l’impianto subisce una modifica strutturale, un ammodernamento o un ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità in seguito ad esito negativo di una verifica periodica o in caso di incidente.

Rilascio accordo preventivo DPR 8/2015

Si riferisce all’installazione degli ascensori, introducendo semplificazioni significative nel caso in cui non sia possibile realizzare gli spazi liberi o volume di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina (ascensore con fossa o testata ridotta).
ICOVER è accreditato per il rilascio degli accordi preventivi per l’installazione di ascensori in deroga con spazi di rifugio ridotti.

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    Documentazione del collaudo ascensori e normativa

    Documentazione relativa a richieste di offerte, interventi, privacy e regolamenti:

    pdfIncarico verifica periodica/straordinaria ascensori

    pdfRegolamento Certificazioni REG CA rev. 03

    pdfRegolamento Verifiche Periodiche REG VA rev. 01

    pdfCertificato di Accreditamento

    pdfRichiesta certificazione

    pdfRichiesta certificazione di accordo preventivo

    pdfDecreto Ministero abilitazione ascensori

    Documentazione relativa a tutte le normative:

    pdfDPR 28 Marzo 1994 n. 268

    pdfDPR 30 Aprile 1999 n. 162

    pdfDirettiva 95/16/CE

    pdfDPR 24 Luglio 1996 n. 459

    pdfDLGT 31 Agosto 1945 n. 600

    pdfLegge 24 Ottobre 1942 n. 1415

    pdfDPR 29 Maggio 1963 n. 1497

    pdfCircolare MSE n. 27 del 7 marzo 2008

    pdfNorme armonizzate 03/2010

    FAQ

    Secondo l’art. 13 del D.P.R. 162/99, alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n.61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X.

    Secondo l’art.14 del D.P.R. 162/99 alla verifica straordinaria provvedono le ASL (ovvero l’ARPA) nonché gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui sopra (D.P.R. 162/99 art.13, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’ascensore, è necessaria una verifica straordinaria con esito positivo. Nel caso siano apportate all’impianto la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui sopra. Le spese per l’effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.

    A seguito della installazione di un nuovo impianto la ditta installatrice redige, secondo le modalità prescritte nella Direttiva 95/16/CE, l’attestato di conformità CE dell’impianto consegnandolo al proprietario dello stesso il quale ha 10 giorni di tempo per comunicare, al competente ufficio comunale, la messa in servizio dell’ascensore. Dalla data di tale comunicazione, l’ufficio comunale ha 30 gg di tempo per rilasciare il numero di matricola comunicandolo sia al proprietario sia all’organismo notificato incaricato dell’effettuazione delle verifiche periodiche.

    Per gli ascensori installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE, secondo la lettera circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12/12/2006 prot. 0072024, il registro (libretto) dell’impianto deve essere prodotto dall’installatore insieme a tutta la documentazione tecnica necessaria da lasciarsi nel locale del macchinario.

    Il libretto di immatricolazione degli ascensori o il registro di impianto (per ascensori installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE) deve essere custodito all’interno del locale dle macchinario a disposizione della ditta incaricata della manutenzioni o del personale incaricato dell’esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinaria.

    Secondo l’l’art.6.2 dell’Allegato I al D.P.R. 162/99, ogni ascensore installato secondo la Direttiva 95/16/CE deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità. Essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui l’ascensore è installato. Detta documentazione comprende almeno: – un libretto di istruzioni contenente i disegni e di schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso; – un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.

    Secondo l’art. 13 del D.P.R. 162/99, il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

    A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui incaricati per la verifica periodica, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica.

    Nel caso in cui, per motivi inerenti la conformazione dello stabile, non sia possibile installare un impianto ascensore garantendo gli spazi liberi in fossa e/o testata come richiamati dalle norme armonizzate, è possibile installare un impianto con fossa e/o testata ribassata ottenendo una deroga all’art.2.2 dell’Allegato I del D.P.R. 162/99. La richiesta, accompagnata da tutta una serie di documentazione, va inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.

    In caso di modifica ad un ascensore preesistente, ovvero regolarmente collaudato secondo i regolamenti nazionali prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 162/99, le norme di riferimento da seguire sono la norma UNI 10411-1:2008, per gli ascensori a fune, e la norma UNI 10411-2:2008 per gli ascensori ad azionamento oleodinamico.